I – Costituzione, scopi e sede sociale
Art. 1 – La Sezione di Calco del Club Alpino Italiano, fondata nel quadro degli scopi istituzionali del C.A.I., si propone di promuovere lo studio, la conoscenza e la frequentazione delle montagne, la difesa del loro ambiente naturale, mediante attività organizzate nel territorio di sua competenza.
Art. 2 – Per il raggiungimento di detti scopi la Sezione provvede alla sede sociale, cura la biblioteca, l’archivio cartografico e fotografico, costituisce una dotazione di materiale alpinistico, organizza escursioni collettive e favorisce quelle individuali, promuove corsi di avvicinamento alle attività montane, con particolare attenzione al settore giovanile e scolastico. Costituisce e tiene in efficienza rifugi, sentieri, segnavia ed ogni altra opera alpina, collabora con la CNSAS qualora sia richiesto. Cura, anche associandosi ad altre sezioni, le pubblicazioni relative all’attività alpinistica sezionale e promuove iniziative scientifiche, culturali ed artistiche. Persegue quant’altro contemplato dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI.
II – Soci
Art. 3 – I soci sono: benemeriti, ordinari, famigliari e giovani secondo le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI. I soci sono tenuti al pagamento delle quote fissate annualmente dall’Assemblea per le singole categorie. I soci che non desiderano più proseguire con l’iscrizione sono tenuti a dare le dimissioni per iscritto altrimenti saranno tenuti a pagare le quote come soci morosi.
Art. 4 – La domanda di ammissione a socio, redatta su apposito modulo e controfirmata da due soci (per i minorenni dal padre o da chi ne fa le veci) deve essere presentata insieme alla quota annuale di iscrizione al Consiglio Direttivo che delibera insindacabilmente restituendo quanto versato in caso di mancato accoglimento delle domande.
Art. 5 – Con la domanda i richiedenti si impegnano ad osservare le norme dello Statuto, del Regolamento Generale e di quello sezionale, nonché quelle emanate dai competenti organi sociali ed esonera la Sezione e chi la rappresenta, salvo i casi di colpa grave, da ogni responsabilità per gli infortuni che avessero a verificarsi in occasione di gite o altre manifestazioni, comunque organizzate dalla Sezione stessa, accettando incondizionatamente per la definizione di eventuali controversie, le disposizioni previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale.
Art. 6 – L’ammissione, in qualunque epoca dell’anno venga accordata, ha effetto dall’inizio dell’anno medesimo, a meno che non si tratti di domanda presentata nell’ultimo trimestre, nel qual caso ha effetto per l’anno successivo.
Art 7 – L’iscrizione del socio annuale si intende rinnovata di anno in anno, se il socio non fa pervenire al Consiglio Direttivo in qualsiasi momento le proprie dimissioni per iscritto, anche nel caso di passaggio ad un’altra sezione. Le dimissioni sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata. Il socio è libero di trasferire la propria iscrizione presso una qualsiasi sezione. La richiesta di trasferimento da una sezione ad un’altra deve essere comunicata immediatamente alla sezione di provenienza dalla sezione presso la quale il socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data della comunicazione.
Art. 8 – Il pagamento delle quote annuali deve essere effettuato entro il 31 marzo di ogni anno sociale; trascorso detto termine il socio viene dichiarato moroso. L’accertamento della morosità è di competenza del Consiglio Direttivo della sezione; non si può riacquistare la qualifica di socio, mantenendo l’anzianità di adesione, se non previo pagamento alla sezione alla quale si era iscritti delle quote associative annuali arretrate. Il socio di cui sia stata accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai soci.
Art. 9 – I soci della Sezione, ordinari e famigliari, oltre a quanto è stabilito nel Titolo II – Capo IV – Art. II.IV.1 del Regolamento generale del CAI e nel Titolo II art. II.4 dello Statuto del CAI, hanno diritto a:
- partecipare alle assemblee sezionali con diritto al voto se di età superiore agli anni 18, e con diritto a ricoprire cariche sociali se iscritti al CAI da almeno due anni;
- ricevere le pubblicazioni sociali a seconda delle rispettive categorie ed in conformità dei deliberati dei competenti organi sociali;
- frequentare la sede sociale ed usare la biblioteca, i materiali e gli attrezzi in dotazione della sede, il tutto secondo le norme stabilite dal Consiglio Direttivo anche con gli appositi regolamenti;
- partecipare alle manifestazioni indette dalla sezione uniformandosi alle disposizioni relative;
- usufruire dei rifugi della Sezione e, con parità di trattamento, a quelli della Sede Centrale e delle altre sezioni e sottosezioni a norma dei relativi regolamenti;
- fregiarsi del distintivo sociale ed a riceverne uno speciale se iscritti ininterrottamente da 25 o 50 anni.
I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio della Sezione anche nel caso di suo scioglimento e liquidazione. Non è ammessa la distribuzione ai soci, anche parziale ed in qualunque forma, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi o riserve o quote del patrimonio della Sezione.
Art. 10 – Il Consiglio Direttivo può deliberare la radiazione del socio nei seguenti casi:
- quando lo stesso contravvenga, secondo l’avviso del Consiglio Direttivo, in modo grave alle disposizioni dello Statuto o del Regolamento Generale del CAI e del presente Regolamento sezionale;
- serbi un contegno contrario al decoro della Sezione o manifestamente contrario ai di lei intendimenti sia in seno alla Sezione che fuori.
Contro il provvedimento è ammesso il ricorso al Consiglio Direttivo del CAI entro il trentesimo giorno dalla comunicazione.
Inoltre la qualità di socio viene a cessare:
- per morte;
- per dimissioni presentate alla Sezione almeno tre mesi prima della fine dell’anno con effetto dall’anno successivo;
- per morosità ai termini dell’art. 8.
III – Amministrazione Sociale
Art. 11 – La Sezione di Calco è soggetto di diritto privato ed è struttura periferica del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti.
La Sezione è retta dalle deliberazioni dell’Assemblea Generale dei Soci, amministrata dal Consiglio Direttivo, controllata finanziariamente dal Collegio dei revisori dei conti e rappresentata dal Presidente, in conformità alle disposizioni del presente regolamento.
Le deliberazioni degli organi sezionali sono vincolanti nei confronti dei soci della sezione. L’anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre. Alla chiusura di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo redige il bilancio, che va presentato all’Assemblea Ordinaria, per l’approvazione.
IV – Assemblea Generale
Art. 12 – L’Assemblea Generale dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione, essa rappresenta tutti i soci, e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti. E’ convocata in seduta ordinaria una volta all’anno entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno e in via straordinaria su iniziativa del Consiglio Direttivo oppure su domanda scritta e firmata dal collegio dei revisori dei conti o da almeno un quinto dei soci e contenente gli oggetti da trattare da presentare al Consiglio stesso, il quale, in tali casi, deve fissare la data dell’assemblea entro trenta giorni dalla richiesta.
Art. 13 – L’Assemblea ordinaria discute le relazioni ed i bilanci preventivo e consuntivo, elegge i componenti degli organi della sezione e i delegati all’Assemblea dei delegati (AD) nel numero assegnato, con le modalità stabilite dal presente statuto, con voto libero e segreto. E’ escluso il voto per corrispondenza. Determina le quote sociali, proclama i soci iscritti da 25 o 50 anni, discute le iniziative che impegnano il bilancio sezionale, la costruzione, il riadattamento e l’ampliamento di opere alpine e tratta tutti gli argomenti previsti dall’ordine del giorno.
Art. 14 – Sono ammessi all’Assemblea ordinaria tutti gli argomenti che il Consiglio Direttivo ha inserito nell’ordine del giorno e gli altri eventualmente richiesti in assemblea dai soci.
Art. 15 – La convocazione dell’Assemblea viene fatta dal Presidente o da chi ne fa le veci, su deliberazione del Consiglio Direttivo mediante avviso contenete l’ordine del giorno da spedirsi ai soci almeno 5 giorni prima dell’adunanza, da affiggersi nella sede sociale e da inserirsi, se possibile, nelle pubblicazioni sociali. Nel caso di nomine di cariche sociali, l’avviso porta il nome degli uscenti.
Art. 16 – Le deliberazioni per l’Assemblea vengono prese per alzata di mano o per appello nominale o per votazione segreta, a seconda della decisione della maggioranza dei soci presenti aventi diritto al voto. L’Assemblea ordinaria dei soci è valida in prima convocazione con la presenza di almeno il 50 per cento dei soci più uno, ed in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno dopo ventiquattro ore da quella fissata in prima convocazione, con qualunque numero di intervenuti aventi diritto al voto, salvo i casi previsti dai successivi artt. 31 e 32. Le deliberazioni sono vincolanti per gli intervenuti. Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare per delega scritta un altro socio ed uno solo. Le nomine alle cariche sociali si fanno con votazione segreta. A parità di voti è eletto il socio più anziano per iscrizione al CAI.
Art. 17 – L’Assemblea nomina di volta in volta il proprio presidente. Il presidente sceglierà il segretario e due scrutatori, questi ultimi tra i soci non ricoprenti cariche sociali. Gli scrutini vengono effettuati durante l’Assemblea per quanto possibile, oppure presso la sede sociale in seduta pubblica che deve essere convocata prima della chiusura dell’assemblea. Il verbale dell’assemblea deve essere firmato dal presidente e dal segretario dell’assemblea e gli scrutini anche dagli scrutatori.
V – Consiglio Direttivo
Art. 18 – Il Consiglio dirige la Sezione e ne promuove le iniziative e le manifestazioni ai fini sociali, ne amministra il patrimonio anche per gli atti di straordinaria amministrazione, entro i limiti dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI, delibera l’ammissione di nuovi soci, approva la costituzione delle sottosezioni e dei gruppi, convoca le assemblee e ne formula l’ordine del giorno, redige i bilanci, presenta annualmente la sua relazione morale ed economica all’Assemblea, cura l’esecuzione delle deliberazioni assembleari e l’osservanza dello Statuto, del Regolamento Generale e del presente Statuto.
Art. 19 – Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente, dal Vicepresidente e da sette consiglieri. In via straordinaria i consiglieri possono essere anche nove. Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere sono nominati in seno al Consiglio Direttivo, nella prima convocazione, con votazione a scrutinio segreto. Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere durano in carica sino e non oltre il termine del loro mandato consiliare. Il consigliere nominato Presidente può essere rieletto a tale carica una prima volta e potrà esserlo ancora dopo almeno un anno di interruzione. Le cariche sociali sono prestate a titolo completamente gratuito, e non possono essere affidate che a soci maggiorenni iscritti alla sezione da almeno due anni completi.
Art. 20 – Il Consiglio viene rinnovato in ragione di un terzo dei suoi componenti ogni anno, I consiglieri sono eletti dall’Assemblea Ordinaria, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Qualora il Consiglio risultasse interamente composto da nuovi consiglieri, per il primo triennio scadrà annualmente e sarà rieleggibile il terzo dei consiglieri che ha avuto meno voti. Il Consiglio dichiara decaduti dalla carica quei componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a tre sedute consecutive. Qualora uno degli eletti alle cariche sociali rassegni le proprie dimissioni o lasci comunque vacante il posto nel corso dell’anno, verrà sostituto dal primo dei non eletti nell’ultima votazione. Il nuovo eletto assume l’anzianità di carica di colui che sostituisce. Qualora il Consiglio venga a ridursi alla metà dei suoi componenti si deve convocare l’Assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio Direttivo. In caso di dimissioni dell’intero Consiglio si deve convocare l’Assemblea nel termine di trenta giorni ove occorra a cura del collegio dei revisori dei conti.
Art. 21 – Il Consiglio è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci o a richiesta di tre consiglieri, di regola una volta al mese, mediante avviso da comunicarsi almeno due giorni prima della seduta, salvo nei casi di urgenza.
Le riunioni del Consiglio, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o dal Vicepresidente e con la presenza di almeno cinque consiglieri. Le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il verbale della seduta è redatto dal Segretario e firmato da questi e dal Presidente.
Art. 22 – Il Presidente rappresenta legalmente la Sezione a tutti gli effetti, firma col Tesoriere i bilanci e i mandati di pagamento, provvede, coadiuvato dal Segretario, all’esecuzione delle deliberazioni consiliari e al coordinamento delle attività delle singole commissioni. In caso di impedimento è sostituito dal Vicepresidente il quale ne fa le veci ad ogni effetto, ed in mancanza di questo, dal consigliere più anziano di iscrizione alla Sezione. Il candidato alla carica di Presidente della sezione al momento dell’elezione deve aver maturato esperienza almeno triennale negli organi centrali o negli organi delle strutture periferiche o deve avere anzianità di iscrizione alla sezione non inferiore a due anni sociali completi. Il Presidente viene nominato secondo le modalità previste dallo Statuto sezionale.
Art. 23 – Il Segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e li firma assieme al Presidente; cura la corrispondenza e l’archivio, mantiene il contatto fra il Consiglio Direttivo e i soci.
Art. 24 – Il Tesoriere ha in consegna i beni mobili ed immobili della Sezione e ne tiene aggiornato l’inventario: mantiene la contabilità, prepara i bilanci consuntivi e preventivi, conserva i valori della Sezione, cura la riscossione dei canoni e di ogni altro importo, paga i mandati firmati dal Presidente.
Art. 25 – Gli atti obbligatori della Sezione devono essere firmati dal Presidente oppure in caso di necessità dal Vicepresidente e dal Segretario insieme.
Art. 26 – Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere costituiscono la Presidenza sezionale. Questa mantiene i rapporti con la Sede Centrale del C.A.I., con le altre sezioni e con le autorità locali; delibera sulle pratiche di urgenza. Le relative deliberazioni devono essere ratificate nella successiva seduta del Consiglio Direttivo.
Art. 27 – Il Collegio dei Revisori dei conti è costituito da almeno tre componenti, eletti dall’Assemblea dei Soci con le modalità previste dal presente regolamento, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il collegio dei revisori dei conti esercita il controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della sezione; ne esamina i bilanci d’esercizio e riferisce all’Assemblea dei Soci. Assiste alle sedute dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.
VI – Delegati alla Sede Centrale
Art. 28 – I delegati alla Sede Centrale rappresentano col Presidente la Sezione all’Assemblea dei Delegati. Essi sono nominati annualmente dall’Assemblea e dal Consiglio a norma delle disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale. La carica è compatibile con altre cariche sociali ed è ammessa la rieleggibilità.
VII – Commissioni
Art. 29 – Il Consiglio Direttivo può procedere annualmente alla nomina di speciali commissioni aventi competenza tecnica nei vari rami dell’attività sezionale, determinandone il numero dei componenti scelti tra i soci, le funzioni ed i poteri. Può altresì chiamare singoli soci per incarichi vari di collaborazione. Può infine emanare regolamenti particolari.
VIII – Sottosezioni
Art. 30 – La Sezione può, a norma dello Statuto, costituire delle sottosezioni, su domanda sottoscritta da almeno cinquanta soci promotori maggiorenni. La deliberazione di costituzione del Consiglio Direttivo sezionale dovrà essere sottoposta all’approvazione del competente Comitato Direttivo Regionale (CDR). La sottosezione fa parte integrante della Sezione di appartenenza anche agli effetti del computo dei delegati all’Assemblea dei Delegati, in conformità alle norme dello Statuto, ma in ogni caso non intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale. La sottosezione deve inoltre osservare le disposizioni dello Statuto, del Regolamento Generale e quelle del presente regolamento. La sottosezione può dotarsi di un proprio regolamento interno che non può essere in contrasto con quello della sezione, che è soggetto ad approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo della Sezione.
Art. 31 – La sottosezione può essere autorizzata dal Consiglio Direttivo sezionale ad amministrare in modo autonomo il proprio patrimonio, ma deve comunicare annualmente alla Sezione il bilancio. In caso di amministrazione autonoma una parte delle quote, in misura annualmente concordata, deve essere versata alla Sezione nel termine di cui all’Art. 8 del presente regolamento. Se la sottosezione dotata di autonomia patrimoniale, delle obbligazioni assunte nei confronti di terzi o dei soci rispondono, anche personalmente e solidalmente, le persone che hanno agito in nome e per conto della sottosezione.
Art. 32 – L’Assemblea dei Soci della sottosezione deve essere convocate almeno una volta all’anno entro il mese di marzo di ciascun anno e con preavviso al Consiglio Direttivo della Sezione, il quale può delegare ad intervenire i propri rappresentanti. L’Assemblea nomina la direzione che è presieduta da un Reggente e composta da non meno di quattro e da non più di sei consiglieri, i cui nomi vengono comunicati alla Sezione. Il Reggente partecipa, dietro avviso, alle riunioni del Consiglio Direttivo sezionale con voto consultivo.
Art. 33 – In caso di scioglimento di una sottosezione la liquidazione deve farsi sotto il controllo del Collegio regionale o interregionale dei revisori dei conti competente per territorio. Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, restano immediatamente acquisite al patrimonio della sezione.
IX – Gruppi
Art. 34 – La Sezione può, con la deliberazione del Consiglio Direttivo, autorizzare la costituzione di gruppi di soci aventi particolari autonomie dal punto di vista tecnico organizzativo e, dove occorra, amministrativo, e ne determina la costituzione e il funzionamento in armonia con le disposizioni del presente regolamento.
I Gruppi di soci costituiti nell’ambito della Sezione non hanno distinta soggettività, ma solo autonomia contabile nei limiti dei fondi messi a loro disposizione dal Consiglio Direttivo, ove lo ritenga, e comunque anche da terzi, salvo in ogni caso l’obbligo di rendiconto. I Gruppi possono essere sciolti in qualunque momento dal Consiglio Direttivo a suo insindacabile giudizio.
X – Modificazioni allo Statuto
Art. 35 – Le modifiche al presente Statuto devono essere deliberate dal Consiglio Direttivo e approvate dall’Assemblea dei Soci con una maggioranza dei due terzi dei votanti.
XI – Scioglimento della Sezione
Art. 36 – La sezione di Calco del C.A.I. potrà essere sciolta con due deliberazioni conformi della propria Assemblea Generale prese a distanza di due mesi l’una dall’altra a tenore del regolamento sezionale e in ogni caso con voto favorevole della maggioranza degli iscritti. La liquidazione deve farsi sotto il controllo del Collegio nazionale dei revisori dei conti del C.A.I.. Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, sono assunte in consegna e amministrate per non più di tre anni dal CDR e dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del GR interessato.
XII – Disposizioni generali.
Art. 37 – I locali della sede non possono essere concessi neppure temporaneamente a terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, della Presidenza, né vi si possono tenere manifestazioni che contrastino con le finalità del sodalizio.
Art. 38 – Non sono ammesse iniziative personali in nome della Sezione ove non siano da questa autorizzate a mezzo dei suoi organi competenti. Non sono ammesse iniziative o attività di singoli ed in concorrenza con quelle ufficiali programmate dalla Sezione ed intenzionalmente rivolte a danno della Sezione stessa. I soci che non ottemperassero a queste disposizioni potranno essere soggetti ai provvedimenti disciplinari previsti dallo Statuto del CAI.
Art. 39 – Per tutto quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto si richiamano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI, e le norme emanate dai competenti organi sociali.
Art. 40 – Il presente Statuto entra in vigore dopo l’approvazione da parte del Comitato Centrale di indirizzo e di controllo del CAI (CC).
Il presente Statuto è stato approvato dall’Assemblea Ordinaria dei Soci della Sezione CAI di Calco in data 23-02-2007.